IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  651  del  2015,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Amt Azienda Trasporti e  Mobilita'  S.p.A.,  in  persona  del
legale rappresentante, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Corrado
Mauceri,  Paolo  Momigliano,  con  domicilio  eletto  presso  Corrado
Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63; 
        Atc Esercizio S.p.A., in persona del  legale  rappresentante,
rappresentato e  difeso  dall'avv.  Corrado  Mauceri,  con  domicilio
eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63; 
        Atp Esercizio S.r.l., in persona del  legale  rappresentante,
rappresentato e  difeso  dall'avv.  Corrado  Mauceri,  con  domicilio
eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63; 
        Riviera   Trasporti   S.p.A.   in    persona    del    legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con
domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via  XII  Ottobre,
2/63; 
        Tpl Linea  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante,
rappresentato e difeso dagli avv. Corrado  Mauceri,  Roberto  Romani,
con domicilio eletto  presso  Corrado  Mauceri  in  Genova,  via  XII
Ottobre, 2/63; 
    contro 
        Atpl Liguria - Agenzia regionale per  il  trasporto  pubblico
locale S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato  e
difeso dagli avv. Andrea Pericu, Andrea Bettini, con domicilio eletto
presso Andrea Pericu in Genova, Cs. A.Saffi 7/12; 
        Regione Liguria,  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Michela Sommariva, Barbara  Baroli,
con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, via  Fieschi
15; 
    Per l'annullamento,  previa sospensione dell'esecuzione: 
        1) dell'avviso per individuazione degli  operatori  economici
ai sensi  dell'art.  30  decreto  legislativo  163/06  pubblicato  su
g.u.c.e. in data 3 giugno 2015 e su g.u.r.i. in data 5 giugno 2015; 
        2) dei chiarimenti  sull'avviso  per  l'individuazione  degli
operatori economici ai sensi  dell'art.  30  decreto  legislativo  12
aprile 2006 n. 163; 
        3) della deliberazione della Giunta regionale 19 giungo  2014
n. 789 avente ad oggetto relazione sull'affidamento  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  ai  sensi   dell'art.   34,   comma   20
decreto-legge 179/11; 
        4) dell'avviso in data  2  ottobre  2015  avente  ad  oggetto
riapertura termini di manifestazione di interesse  e  fissazione  del
nuovo termine in data 29 ottobre 2015; 
        5) avviso per individuazione  degli  operatori  economici  ai
sensi dell'art. 30 decreto  legislativo  163/06  come  rettificato  a
seguito dell'avviso in data 2 ottobre 2015; 
        6) della nota di ATPL in data  20  ottobre  di  comunicazione
della intervenuta riapertura dei termini; 
        7) dell'avviso in data 12 ottobre 2015 avente ad  oggetto  la
sospensione del termine  di  presentazione  delle  manifestazioni  di
interesse  a  seguito  dell'ordinanza  del  tribunale  amministrativo
regionale Liguria n. 231/15 nella parte in cui ha  disposto  la  mera
sospensione del termine  di  presentazione  delle  manifestazioni  di
interesse; 
        8) della deliberazione del Consiglio  di  amministrazione  di
ATPL s.p.a. in data 28 settembre 2015 nella parte  in  cui  e'  stato
deliberato  di  riaprire  i  termini  per  la   presentazione   delle
manifestazioni di interesse previsti dall'avviso; 
        9)  della  nota  ATPL  23  ottobre  2015  n.  prot   293   di
respingimento dell'istanza di annullamento o revoca in autotutela dei
provvedimenti impugnati. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Atpl  Liguria  -
Agenzia Regionale Per  il  Trasporto  Pubblico  Locale  S.p.A.  e  di
Regione Liguria; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 il dott.
Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come  specificato  nel
verbale; 
    Con ricorso notificato in data 3 luglio 2015 alla regione Liguria
e alla societa' ATPL s.p.a. e depositato il successivo 10 luglio 2015
le  societa'  in  epigrafe,  tutte  esercenti  pubblici  servizi   di
trasporto locale nel territorio della Regione Liguria hanno impugnato
i provvedimenti di cui ai nn.  1,  2  e  3  relativi  all'avviso  per
l'individuazione degli operatori  economici  ai  sensi  dell'art.  30
decreto  legislativo  163/06  per  l'affidamento  del   servizio   di
trasporto pubblico locale su tutto il territorio ligure. 
    Le ricorrente premettevano le vicende  relative  alla  disciplina
del servizio di trasporto pubblico locale nella Regione Liguria. 
    In particolare le ricorrenti evidenziavano come, in  Liguria,  il
settore del trasporto pubblico locale fosse stato disciplinato  dalla
legge regionale 7 novembre  2013  n.  33  la  quale  all'art.  3,  in
attuazione dell'art. 3-bis decreto-legge 13 agosto 2011  n.  138,  ha
introdotto per la prima  volta  nell'ambito  del  trasporto  pubblico
regionale e locale, la nozione di ambito  territoriale  ottimale  per
l'organizzazione e la gestione del  servizio  di  trasporto  pubblico
regionale (definito anche bacino unico regionale  per  il  trasporto)
coincidente con l'intero territorio ligure. 
    Le  ricorrente  evidenziavano  inoltre  come  il   bacino   unico
regionale per il trasporto fosse attribuito  alla  gestione  unitaria
delle Regione mediante la  costituzione  di  una  agenzia  regionale,
avente tra le sue funzioni anche quello di  affidare  i  servizi  per
l'intero ambito  con  funzione  di  stazione  appaltante  nonche'  di
gestione dello stipulando contratto di servizio con  il  gestore.  In
quest'ottica il compito immediato della Agenzia e' stato  individuato
nell'espletamento delle procedure competitive ad  evidenza  pubbliche
per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. 
    L'affidamento ai sensi dell'art. 14 dovra' essere  effettuato  in
un unico lotto relativo al territorio  dell'ATO  e  potra'  avere  ad
oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario. 
    Le ricorrenti evidenziavano come la citata legge regionale  fosse
stata oggetto,  ancora  prima  della  sua  entrata  in  vigore  delle
critiche dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato
(parere 6 marzo 2014 n. 1116). 
    La legge regionale  33/13  e'  stata  successivamente  modificata
dalla l.r. 5 agosto 2014 n. 18 che ha fissato al 31 dicembre 2014  il
termine per la costituzione dell'Agenzia e al  31  dicembre  2015  il
termine per la conclusione delle procedure ad evidenza  pubblica  per
l'affidamento del servizio. 
    Le  ricorrenti  evidenziavano  inoltre  come  la  Regione  avesse
espresso l'avviso che la individuazione del gestore dovesse  avvenire
con  una   gara   ad   evidenza   pubblica   (relazione   in   merito
all'affidamento dei servizi di trasporto  pubblico  locale  ai  sensi
dell'art.  34  comma  20,   decreto-legge   179/12,   approvata   con
deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2014 n. 789). 
    Le   ricorrenti   esponevano   come,   in   realta',    l'Agenzia
disattendendo tali indicazioni avesse inteso affidare  i  servizi  di
trasporto pubblico locale  mediante  gara  informale  pubblicando  un
avviso di manifestazione alla partecipazione alla gara. 
    Tale atto e' stato impugnato con l'odierno ricorso. 
    I motivi di gravame sono stati rubricati e dedotti come segue: 
        1) violazione  dell'art.  18  decreto  legislativo  422/1997,
della deliberazione della Giunta regionale 19  giugno  2014  n.  789,
eccesso di potere per sviamento, violazione del decreto legislativo 8
luglio 2003  n.  188,  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita' ed adeguatezza dell'azione amministrativa, in quanto
pur essendo stato escluso dall'affidamento  il  servizio  ferroviario
nondimeno l'avviso ha richiesto tra i requisiti di capacita'  tecnica
il possesso delle licenza ferroviaria di cui al  decreto  legislativo
188/03; 
        2) illegittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1  e
14 l.r. 33/13 per violazione degli articoli 97, 117, comma 2  lettera
e) ed s) Costituzione e per violazione degli  articoli  117  comma  1
Costituzione e 49 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,
violazione dell'art. 3-bis decreto-legge 138/11 violazione  dell'art.
3 legge 241/90, difetto di istruttoria e di  motivazione,  violazione
dei principi di ragionevolezza,  proporzionalita'  ed  adeguatezza  e
violazione delle norme in tema di libera  concorrenza  in  quanto  la
Regione: a) ha individuato con legge anziche' con atto amministrativo
l'ambito  territoriale  ottimale  per  l'esercizio  dei  servizi   di
trasporto pubblico locale e ha disposto  ex  ante  l'affidamento  del
servizio in  un  unico  lotto;  b)  ha  costituito  il  Bacino  unico
regionale del trasporto senza effettuare  la  propedeutica  attivita'
istruttoria prevista dall'art.  3-bis  decreto-legge  138/11;  3)  ha
istituito un ambito territoriale ottimale (burt)  talmente  ampio  da
ostacolare la partecipazione alla gara  degli  operatori  di  piccole
dimensioni; 
        3) violazione degli articoli 2, 30, 54, 55,  56,  57  decreto
legislativo  163/06,  violazione  dell'art.  18,  comma   2   decreto
legislativo 422/97 e dell'art. 9 comma 2,  l.r.  33/13,  incompetenza
dell'Agenzia a modificare le procedure di  affidamento  del  servizio
indicate dalla Regione,  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'
rispetto ai contenuti della DGR 789/14, in quanto  l'agenzia  avrebbe
dovuto espletare una gara ad evidenza pubblica; 
        4) violazione  dell'art.  18  decreto  legislativo  422/97  e
dell'art. 8 del regolamento CE n. 1370/07, violazione dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza,  eccesso  di  potere
per perplessita' e contraddittorieta' dell'azione amministrativa,  in
quanto l'avviso impugnato, pur  prevedendo  il  possesso  a  pena  di
esclusione di determinati requisiti di  carattere  morale  tecnico  e
economico, non ha previsto l'esclusione dei soggetti di cui  all'art.
18 decreto legislativo 422/1997; 
        5) violazione degli articoli 2, 30 e 83  decreto  legislativo
163/06, dell'art. 18  legge  422/97  dell'art.  12  legge  241/90,  e
dell'art.  5  reg.   CE   1370/07,   violazione   dei   principi   di
ragionevolezza,   proporzionalita'   ed    adeguatezza    dell'azione
amministrativa,  violazione  dei  principi  di  trasparenza   e   non
discriminazione, violazione dell'art.  97  Costituzione,  eccesso  di
potere per  difetto  di  motivazione  e  di  istruttoria,  in  quanto
l'avviso stabilisce che  i  criteri  di  determinazione  dell'offerta
economicamente vantaggiosa dovranno essere definiti nella lettera  di
invito e cioe'  soltanto  dopo  avere  conosciuto  l'identita'  degli
operatori economici che si  e'  obbligata  a  invitare,  inoltre  gli
operatori economici interessati sono obbligati a indicare l'eventuale
raggruppamento  in  cui  intenderanno  partecipare  alla  gara  senza
possibilita' di modificazione successiva; 
        6)  violazione  dell'art.  30  decreto  legislativo   163/06,
violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,  proporzionalita'   ed
adeguatezza dell'azione amministrativa, violazione  dei  principi  di
trasparenza e non discriminazione, violazione degli articoli 3  e  97
Costituzione, irragionevolezza, eccesso  di  potere  per  difetto  di
motivazione e di istruttoria, in quanto il corrispettivo annuo  della
concessione, pure se stabilito nella misura di  €.  186.026.319,  00,
potra' subire una diminuzione  nella  misura  massima  del  25%,  con
conseguente incertezza del corrispettivo stesso. 
    Le  ricorrenti  concludevano  per  l'accoglimento  del   ricorso,
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti
impugnati, con vittoria delle spese di giudizio. 
    Si costituivano in giudizio  la  Regione  Liguria  e  la  Agenzia
regionale per il trasporto pubblico locale. 
    Successivamente alla notifica del ricorso l'Agenzia, ha, dapprima
adottato un avviso di sospensione dei termini di presentazione  delle
manifestazioni di interesse (pubblicato in data  7  luglio  2015)  e,
dipoi,  ha  adottato  un  altro  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2015,  avente  ad
oggetto la  rettifica  dei  requisiti  di  partecipazione  originari,
prevedendo alternativamente al requisito del possesso  della  licenza
ferroviaria quello del possesso dei requisiti di cui all'art.  2  del
decreto ministeriale 15 marzo 1993, disponendo una nuova  sospensione
del termine di presentazione delle manifestazioni  di  interesse  per
trenta giorni. 
    L'Agenzia ha poi riaperto con avviso in data 1°  ottobre  2015  i
termini per la manifestazione di interesse. 
    Con ordinanza 2 ottobre 2015 n. 231 il Collegio ha  rilevato  che
gli atti «si appalesano illegittimi,  impregiudicata  la  valutazione
della legittimita' costituzionale della  l.r.  33/13,  sia  sotto  il
profilo della scelta della gara informale in luogo della procedura ad
evidenza pubblica, sia sotto il  profilo  dell'avere  demandato  alla
lettera  di  invito  i  criteri  di  affidamento  del  servizio   con
conseguente  determinazione   degli   stessi   successivamente   alla
individuazione dei potenziali  concorrenti»,  e  ha  conseguentemente
accolto l'istanza cautelare. 
    L'Agenzia, pertanto, sospendeva i termini per  la  manifestazione
di interesse. 
    Con atto notificato in data  31  ottobre  2015  e  depositato  il
successivo  4  novembre  2015  le  ricorrenti   hanno   impugnato   i
provvedimenti di cui ai punti  n.  5,  6,  7,  8  e  9  dell'epigrafe
deducendo i seguenti motivi: 
        1) violazione dei principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici, e, in particolare dei  principi  di  trasparenza,  adeguata
pubblicita',   non   discriminazione,   parita'    di    trattamento,
proporzionalita' e massima partecipazione,  violazione  del  disposto
degli  articoli  30  e  70  decreto  legislativo  163/06,  in  quanto
l'Agenzia, pur modificando un requisito essenziale di partecipazione,
prevedendo alternativamente al possesso della licenza ferroviaria  il
possesso dei requisiti di cui  all'art.  2  decreto  ministeriale  15
marzo 1993 ha concesso un termine esiguo  (solo  27  giorni)  per  la
formulazione delle manifestazioni di interesse; 
        2) violazione degli articoli  30  e  70  decreto  legislativo
163/06,  violazione  dei  principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici, e, in particolare dei  principi  di  trasparenza,  adeguata
pubblicita',   non   discriminazione,   parita'    di    trattamento,
proporzionalita' e massima  partecipazione,  in  quanto  comunque  il
termine di 27 giorni, che, in realta', avuto  riguardo  alla  tardiva
comunicazione dell'ordinanza del tribunale  amministrativo  regionale
Liguria,  si  sarebbe  ridotto  a  soli  17  sarebbe   da   ritenersi
eccessivamente esiguo; 
        3) illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'  degli  atti
impugnati in principalita'. 
    All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2016 il ricorso e' passato in
decisione. 
    Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 9 e 14  della
l.r.  33/13  con  riferimento  agli  articoli  3,  97  e  117   della
Costituzione. 
    In sostanza le ricorrenti si dolgono, in primo luogo che la legge
regionale  2013  n.  33,  mediante  l'art.  9,   abbia   direttamente
costituito, e cioe' senza passare attraverso la mediazione di un atto
amministrativo,   un   ambito   territoriale   ottimale   (altrimenti
denominato BURT) coincidente con  l'intero  territorio  regionale  in
assenza di adeguata istruttoria e motivazione e tanto  in  violazione
degli articoli 3, 97 e  117  della  Costituzione  per  effetto  della
violazione  della  norma  interposta   costituita   dall'art.   3-bis
decreto-legge 138/11. 
    Le ricorrenti si dolgono altresi' che la legge  regionale  abbia,
mediante l'art. 14, direttamente istituito, in  assenza  di  un  atto
amministrativo interposto, un unico lotto  per  l'assegnazione  della
relativa gara. 
    Il Collegio ravvisa  in  relazione  a  tale  secondo  profilo  la
presenza di una ulteriore norma interposta  costituita  dall'art.  2,
comma 1-bis decreto legislativo 163/06 che, in quanto espressione  di
principi generali della materia degli appalti, si applica anche  agli
affidamenti delle concessioni di servizi in forza del rinvio  operato
dall'art. 30 decreto legislativo 163/06. 
    Il Collegio ritiene, tuttavia, prima di procedere  all'esame  del
profilo della fondatezza della questione, cosi'  come  sinteticamente
tratteggiato, procedere alla disamina  del  profilo  della  rilevanza
della questione. 
    Pur se dedotta con il secondo motivo  di  impugnazione,  peraltro
senza graduazione espressa dei motivi, la questione  di  legittimita'
costituzionale ha rilevanza pregiudiziale nell'economia del ricorso. 
    Le ricorrenti sono  gestori  di  servizi  di  trasporto  pubblico
locale in ambito provinciale o sub provinciale. Ne  consegue  che,  a
fronte della previsione di cui  all'art.  3-bis  decreto  legislativo
138/11, che prevede di norma la dimensione provinciale  degli  ambiti
territoriali ottimali, la  previsione  stabilita  direttamente  dalla
legge regionale, di un ambito  territoriale  ottimale  di  dimensione
regionale e la previsione  dell'affidamento  del  servizio  in  unico
lotto di pari dimensioni, e' idoneo a  frustrare  le  aspettative  di
aggiudicazione del servizio. 
    E' di intuitiva evidenza, infatti, che, in un ambito ottimale  di
dimensione provinciale, quale  quello  ipotizzato  in  via  ordinaria
dalla norma interposta (art. 3-bis decreto  legislativo  138/11),  le
ricorrenti  avrebbero  moltissime  probabilita'  di  aggiudicarsi  il
servizio, non foss'altro per effetto del vantaggio di essere state le
precedenti gestrici dello stesso. 
    Di contro, in un ambito  territoriale  coincidente  con  l'intero
territorio regionale, che  necessariamente  implica  il  possesso  di
requisiti  incomparabilmente  piu'   onerosi   gia'   per   la   sola
partecipazione alla gara, le probabilita' si ridurrebbero  fin  quasi
ad azzerarsi, e cio' anche ove le ricorrenti cercassero  di  ovviarvi
mediante la formazione di un raggruppamento temporaneo di imprese. 
    Ne discende la rilevanza e la  pregiudizialita'  della  questione
rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso, che sono finalizzati  a
censurare lo svolgimento della gara. 
    Sotto il profilo della rilevanza il Collegio ritiene di confutare
le  eccezioni  di  inammissibilita'  tardivita'  e   improcedibilita'
formulate dalle resistenti. 
    Le eccezioni di  inammissibilita'  del  ricorso  per  difetto  di
presentazione della  domanda  di  partecipazione  e  per  difetto  di
lesivita' delle clausole deve essere disattesa. 
    Mediante la questione di legittimita' costituzionale si  contesta
in radice la stessa gara cosi' come strutturata nelle sue  dimensioni
per effetto delle norme legislative regionali censurate. E' evidente,
pertanto, che nessuna domanda di partecipazione alla gara necessitava
ai  fini  dell'ammissibilita'  del  ricorso,  una  volta   accertato,
circostanza  quest'ultima  incontestata,  che  le   ricorrenti   sono
operatori del settore. 
    La gara, inoltre, strutturata  in  un  unico  lotto  di  ampiezza
coincidente  con  l'intero  territorio  regionale  e'  immediatamente
lesiva delle posizioni  soggettive  delle  ricorrenti  come  poc'anzi
evidenziato. 
    Le resistenti hanno poi sollevato un  serie  di  eccezioni  sulla
legittimazione processuale delle singole aziende. 
    Tali eccezioni non sono idonee a  determinare  l'inammissibilita'
del ricorso. 
    In primo luogo, infatti, nulla e' contestato in relazione  a  ATC
Esercizio s.p.a. essendo stata rinunciata la  relativa  eccezione  da
parte della Regione. 
    Cio' basterebbe  a  rendere  superfluo  l'esame  delle  eccezioni
relative alle altre concorrenti. 
    Il   Collegio,   tuttavia,   ritiene   di    evidenziare    anche
l'infondatezza dell'eccezione di difetto di  legittimazione  relativa
ad ATP esercizio s.r.l.. 
    La circostanza che ATP Esercizio s.r.l. stia dando esecuzione  al
concordato preventivo con continuita' aziendale omologato con decreto
del Tribunale di Genova 30 ottobre 2014, non comporta, contrariamente
a quanto sostenuto  dalla  resistente  Agenzia,  l'impossibilita'  di
partecipare alle gare pubbliche. 
    L'art. 38 decreto legislativo 163/06, infatti,  non  preclude  la
partecipazione alle gare  pubbliche  dei  soggetti  che  siano  stati
ammessi al concordato con continuita'  aziendale.  In  ogni  caso  il
deposito del decreto di omologazione del concordato,  avvenuto  molto
prima della indizione della gara, ha determinato il venir meno  della
condizioni ostativa alla partecipazione alla gara stessa. 
    Da altro punto di vista la Regione sostiene un ulteriore  profilo
di  inammissibilita',  evidenziando  il  ritenuto  conflitto  tra  la
posizione delle ricorrenti e quello degli enti pubblici  segnatamente
comuni  che  detengono  quote  di  partecipazione  nell'Agenzia.   In
sostanza mancherebbe quella alterita' sostanziale  di  parti  che  e'
essenziale ad ogni controversia posto  che  gli  stessi  enti  locali
detentori di partecipazioni maggioritarie delle ricorrenti  sarebbero
anche nella compagine dell'Agenzia che ha indetto la gara. 
    L'eccezione e' infondata. 
    Infatti la mera partecipazione degli enti territoriali  detentori
di  quote  delle  societa'   ricorrenti   nella   compagine   sociale
dell'Agenzia non costituisce di per se'  motivo  di  inammissibilita'
delle impugnative delle aziende di trasporto ricorrenti. 
    Tutti i  soggetti  della  vicenda  hanno  distinta  soggettivita'
giuridica le ricorrenti, gli enti territoriali  e  l'Agenzia.  Stante
tale assetto la circostanza che, in presenza di  clausole  statutarie
che attribuiscono la competenza esclusiva ad assumere  liti  in  capo
agli organi sociali, gli organi sociali abbiano  esercitato  l'azione
in  contrasto  con  le  direttive  dell'ente  pubblico  titolare  del
capitale potra', se mai, determinare una responsabilita' degli organi
sociali verso gli enti territoriali  ma  non  l'inammissibilita'  del
ricorso. 
    Peraltro non risulta che siano stati assunti  dagli  enti  locali
provvedimenti o direttive tali da limitare l'esercizio del diritto di
azione delle ricorrenti nei confronti dei provvedimenti dell'Agenzia. 
    Anche l'obbligo di AMT  di  inviare  una  relazione  previsionale
aziendale al Comune di Genova per la determinazione  degli  indirizzi
strategici della societa' di modo che il Comune possa esercitare  una
azione correttiva non e' idonea a supportare, in assenza di direttive
precise nel senso  della  acquiescenza  ai  provvedimenti  impugnati,
alcuna valutazione di inammissibilita'. 
    In definitiva nessuna delle eccezioni appare persuasiva. 
    Per  quanto  riguarda  l'eccezione  di  tardivita'   dei   motivi
aggiunti, pure sollevata dalle resistenti, il Collegio rileva come la
stessa sia irrilevante ai  fini  della  delibazione  sulla  rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale  atteso  che  mediante
gli atti impugnati con motivi aggiunti l'Agenzia non ha  indetto  una
nuova gara ma ha soltanto determinato nuovi termini  e  modalita'  di
partecipazione di quella attualmente in corso e sub iudice. 
    Ne consegue che l'eventuale declaratoria  di  incostituzionalita'
della normativa regionale posta a fondamento della gara travolgerebbe
l'intera gara e con essa gli atti oggi impugnati con motivi aggiunti. 
    Da ultimo il Collegio rileva come nessun  refluenza  sul  profilo
della  rilevanza  della  questione  spieghi  la  legge  regionale  22
dicembre 2015 n. 24, entrata in  vigore  il  24  dicembre  2015  che,
all'art. 5 ha stabilito che: «Dopo il comma 3 dell'art. 1 della  l.r.
18/2014, e' inserito il  seguente  '3-bis  La  Regione  verifica,  in
termini compatibili con quelli di cui ai commi 2 e  3,  le  revisione
del lotto unico di cui all'art. 14, comma 1, della  legge  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni». 
    La norma, infatti, se da un lato rende manifeste le  perplessita'
della  Regione  in  ordine  alla  scelta  di  un   lotto   unico   di
aggiudicazione,   perplessita'   che   rafforzano    i    dubbi    di
costituzionalita' del Collegio, dall'altro lato, non contiene nessuna
disposizione concreta che spieghi  una  qualche  efficacia  immediata
sulle disposizioni oggetto di censura di  costituzionalita'  e  sulla
gara. 
    Il tenore della norma non consente di prevedere in questo momento
quali saranno i tempi e gli esiti della revisione  del  lotto  unico,
tanto e' vero che i difensori delle parti all'udienza dell'8  gennaio
2016 hanno insistito per l'assunzione in decisione della causa. 
    La  questione  di  legittimita'   costituzionale   e'   poi   non
manifestamente infondata. 
    Le norme regionali censurate sono le seguenti. 
    L'art. 9  l.r.  33/13  rubricato  «Ambito  Territoriale  Ottimale
regionale per il trasporto pubblico regionale  e  locale»,  al  primo
comma stabilisce: «E' istituito l'Ambito  Territoriale  Ottimale  per
l'organizzazione e la gestione del  servizio  di  trasporto  pubblico
regionale e locale (ATO), denominato Bacino Unico  Regionale  per  il
Trasporto  (BURT),   che   coincide   con   l'intera   circoscrizione
territoriale della  regione,  il  cui  governo  e'  assicurato  dalla
Regione secondo le modalita' di cui alla presente legge». 
    L'art. 14 l.r. 33/13,  rubricato  affidamento  del  servizio,  al
primo comma stabilisce: «La procedura per l'affidamento  dei  servizi
di trasporto pubblico regionale e locale e' effettuata  in  un  unico
lotto relativo a tutto il territorio dell'ATO e puo' avere ad oggetto
anche il servizio regionale  di  trasporto  ferroviario  a  decorrere
dalla data di scadenza del relativo contratto». 
    Un  primo  profilo  di  illegittimita'   costituzionale   deriva,
dall'avere adottato la Regione Liguria  una  legge  provvedimento  in
spregio alla previsione di cui all'art.  117,  comma  1,  lettera  e)
della Costituzione. 
    La giurisprudenza della Corte  costituzionale  ha  ricondotto  la
disciplina degli ambiti  territoriali  ottimali  alla  materia  della
tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, materie che ai
sensi dell'art. 117 comma 1 lettera  e  e  s)  sono  attribuite  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato (Corte  costituzionale  12
marzo 2015 n. 32, 23 luglio 2013 n. 228). 
    La possibilita' per la Regione di intervenire legislativamente in
una materia di competenza esclusiva statale e' preclusa,  potendo  la
Regione esercitare soltanto competenze amministrative. 
    Ove poi tali  competenze  amministrative  la  Regione  intendesse
esercitarle con legge cio' potrebbe fare soltanto  ove  la  normativa
statale non prevedesse esplicitamente o implicitamente l'adozione  di
atti  amministrativi,   precludendo   cosi'   l'adozione   di   leggi
provvedimento (Corte costituzionale 20 dicembre 2012 n. 310 271/08). 
    Nella  fattispecie  oggi  sub  iudice   la   norma   statale   di
riferimento, l'art. 3-bis decreto-legge 3  agosto  2011  n.  138,  ha
previsto che «a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le  regioni
e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  organizzano  lo
svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali  e
omogenei tali da consentire economie di scala e  di  differenziazione
idonee a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del  30
giugno  2012.  La  dimensione  degli  ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali di norma deve essere  non  inferiore  almeno  a  quella  del
territorio provinciale.  Le  regioni  possono  individuare  specifici
bacini territoriali di  dimensione  diversa  da  quella  provinciale,
motivando  la  scelta  in  base   a   criteri   di   differenziazione
territoriale  e   socio-economica   e   in   base   a   principi   di
proporzionalita',   adeguatezza   ed   efficienza    rispetto    alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio  2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Fermo  restando  il  termine  di  cui  al  primo
periodo del presente comma che opera anche in deroga  a  disposizioni
esistenti in ordine ai tempi previsti  per  la  riorganizzazione  del
servizio in  ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di  servizi
pubblici locali di settore in ambiti o bacini  territoriali  ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive  europee  nonche'
ai sensi  delle  discipline  di  settore  vigenti  o,  infine,  delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato  la  costituzione  di
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni  indicate
nel presente comma.  Decorso  inutilmente  il  termine  indicato,  il
Consiglio dei ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed  economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5  giugno
2003, n. 131, per organizzare lo  svolgimento  dei  servizi  pubblici
locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
tali da consentire economie di scala e di differenziazione  idonee  a
massimizzare l'efficienza del servizio». 
    In sostanza il  legislatore  statale  ha  delegato  alle  Regioni
l'individuazione  degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei individuando una  dimensione  standard  coincidente  con  il
territorio provinciale. E' stata, tuttavia, prevista la  possibilita'
di determinare ambiti territoriali di dimensioni diverse all'esito di
una complessa istruttoria, finalizzata ad accertare la ricorrenza nel
singolo caso di esigenze di  differenziazione  territoriale  e  socio
economica proporzionalita', adeguatezza ed efficienza  rispetto  alle
caratteristiche  del  servizio.  La  Regione  puo'  esercitare   tale
facolta' «motivando la scelta». 
    Dal complesso di elementi evidenziati si  evince  come  la  legge
statale abbia imposto una riserva di  amministrazione  alle  Regioni.
Infatti l'utilizzo di espressioni quali «motivando la  scelta»  e  la
previsione di una complessa istruttoria escludono la possibilita' che
la disciplina possa avvenire con legge. 
    Lo strumento legislativo, per definizione, non e' motivato  e  il
rinvio agli atti  preparatori  non  sempre  consente  di  evidenziare
chiaramente le ragioni sottese ad una scelta. 
    Quanto esposto vale in primo luogo per la definizione dell'ambito
territoriale ottimale. 
    Ma la stessa  censura  vale  anche,  e  se  possibile  a  maggior
ragione, anche per la scelta di affidare  il  servizio  in  un  unico
lotto. 
    L'affidamento di una gara in lotti rientra, senza  dubbio,  nella
materia della tutela della concorrenza, potendo  la  suddivisione  in
lotti o meno determinare significative distorsioni della concorrenza. 
    Anche relativamente alla suddivisione in lotti la  legge  statale
contiene precise disposizioni applicabili, in forza del rinvio di cui
all'art.  30,  comma  3,  decreto  legislativo  163/06,  anche   alle
concessioni di servizi. 
    Deve, infatti, rilevarsi come l'affidamento delle concessioni  di
pubblici servizi sia sottoposto in  forza  della  previsione  di  cui
all'art. 30, comma 3, decreto  legislativo  163/06  al  rispetto  dei
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi  ai
contratti pubblici e, in particolare, dei  principi  di  trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale  e  con
predeterminazione dei criteri selettivi. 
    La norma di cui all'art. 2 decreto legislativo 163/06,  rubricata
significativamente principi, contiene una serie di principi  generali
cui devono attenersi le stazioni appaltanti la cui applicazione anche
alle concessioni di servizi non puo'  essere  posta  in  dubbio.  Tra
questi vie e' la previsione dell'espressa motivazione  della  mancata
suddivisione dell'appalto in lotti. 
    La norma di cui  all'art.  2,  comma  1-bis  decreto  legislativo
163/06 stabilisce che: «Nel rispetto della disciplina comunitaria  in
materia di appalti pubblici, al  fine  di  favorire  l'accesso  delle
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile
ed economicamente  conveniente,  suddividere  gli  appalti  in  lotti
funzionali.  Nella  determina  a  contrarre  le  stazioni  appaltanti
indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in
lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere  tali  da
non escludere le piccole e medie imprese». 
    La norma fa riferimento  alla  determina  a  contrarre  con  cio'
escludendo che la decisione di stabilire il  numero  di  lotti  possa
essere assunta mediante legge provvedimento. 
    La scelta di non dividere una gara in lotti e' configurata  dalla
norma come pura espressione di potere amministrativo e come tale  non
puo' essere espropriata dalla legge. 
    Ne consegue che entrambe le norme appaiono viziate sotto un primo
profilo per contrasto con il divieto di legge provvedimento. 
    Entrambe le  norme  devono  altresi'  ritenersi  illegittime  per
violazione dell'art. 117 commi 1 e 2  lettera  e  )  e  dell'art.  97
Costituzione  in  quanto  contrastanti  con   le   norme   interposte
costituite per l'art. 9  l.r.  33/13  dall'art.  3-bis  decreto-legge
138/11 mentre per l'art. 14 dagli articoli 3-bis decreto-legge 138/11
e 2, comma 1-bis e 30 decreto legislativo 163/06. 
    In sostanza le decisioni  di  stabilire  un  ambito  territoriale
coincidente con l'intera regione e di affidare la gara  in  un  unico
lotto appaiono sfornite di sufficiente istruttoria e motivazione. 
    Deve rilevarsi, a tal proposito, come l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato avesse piu' volte espresso pareri  negativi
in ordine alla strutturazione  dell'ambito  territoriale  coincidente
con l'intero territorio regionale e  in  ordine  all'affidamento  del
servizio in un unico lotto. 
    Nell'audizione presso la IX Commissione della Camera dei deputati
il Presidente dell'Autorita' ha  posto  in  evidenza  come:  «Per  il
trasporto pubblico locale, la teoria economica evidenzia i rischi  di
diseconomie gestionali che possono  derivare  dall'individuazione  di
ambiti sovradimensionati da un  punto  di  vista  geografico  (ambito
unico regionale)». 
    Ancora in sede di parere sullo schema di atto di  regolazione  in
materia di gare del trasporto pubblico locale in data 30 aprile  2015
l'Autorita' garante rilevava come «gli  obbiettivi  di  miglioramento
delle  condizioni  concorrenziali  nelle  gare  del  TPL,  perseguiti
dall'atto di regolazione, rischiano di essere vanificati  poiche'  il
provvedimento non affronta il tema della dimensione dei lotti di gara
ed in  particolare  le  criticita'  concorrenziali  connesse  con  lo
svolgimento di gare a lotto unico soprattutto  laddove  il  lotto  e'
particolarmente  ampio  poiche'  coincidente  con   l'intero   bacino
regionale». 
    La posizione dell'Autorita' e' molto chiara nell'evidenziare  gli
inconvenienti che derivano dalla costituzione di ambiti  territoriali
e  di  lotti  di  aggiudicazione  coincidenti  con  l'intero   ambito
territoriale regionale. 
    La  contrarieta'  dell'AGCOM  si  e'  espressa  puntualmente  nei
confronti della legge regionale ligure di cui oggi  si  dubita  della
costituzionalita'. 
    In particolare l'AGCOM, in esito ad una fitta interlocuzione  con
la Regione Liguria e l'Agenzia, ha  dapprima,  con  parere  ai  sensi
dell'art. 21-bis legge 287/90, reso in data 25 giugno 2015,  invitato
l'Agenzia a disapplicare l'art. 14 l.r. 33/2013. 
    Successivamente di fronte al rifiuto  dell'Agenzia  ha  impugnato
gli atti di gara con ricorso presentato al  Tribunale  amministrativo
regionale della Liguria e iscritto al n. 848/15 di r.g.. 
    La  Regione  e  l'Agenzia  sostengono  che  la   scelta   sarebbe
adeguatamente motivata con riferimento  allo  studio  della  societa'
Axteria strategy consultant presentato il 5 dicembre  2007  approvato
con delibera del consiglio regionale 19 ottobre 2009 n. 26 avente  ad
oggetto «Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009 -
2011. 
    In realta' tale studio non puo' ritenersi idoneo  a  giustificare
la  scelta  del  dimensionamento  dell'ambito   territoriale   e   di
affidamento del servizio in unico lotto in quanto: 
        1) e' risalente nel tempo, anno 2007, situandosi  addirittura
molti anni prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-bis decreto-legge
138/11; 
        2) e' strutturato  in  maniera  statica  perche'  presenta  i
vantaggi che deriverebbero dall'integrazione degli  attuali  gestori,
trascurando  che  una  procedura  competitiva  cosi'  ampia   avrebbe
probabilmente l'esito di estromettere gli attuali gestori; 
        3) utilizza dati di bilancio risalenti ad oltre  un  decennio
addietro, trascura l'analisi della domanda e non contiene indicazioni
in ordine ad una sovrapposizione delle linee, considera i risparmi di
spesa soltanto nell'ottica delle economie dei costi indiretti  e  non
identifica le effettive economie di scala. 
    In definitiva la  scelta  di  istituire  un  ambito  territoriale
ottimale di ampiezza regionale e la  scelta  di  affidarlo  in  unico
lotto (id est gli articoli 9, comma 1 e 14, comma  l.r.  33/13)  sono
privi di istruttoria e di motivazione. 
    Da  qui  il  terzo  profilo  di   contrasto   con   i   parametri
costituzionali individuati per il tramite del contrasto con le  norme
interposte. 
    Le norme interposte, infatti, in assenza delle  condizioni  nelle
stesse indicate pongono espressi vincoli e divieti,  non  potendo  le
Regioni, da un lato,  istituire  ambiti  territoriali  di  dimensione
diversa da quella provinciale e, dall'altro, affidare gare  in  lotti
unici. 
    La Regione e l'Agenzia sostengono che l'art. 3-bis  decreto-legge
138/11 impone un onere di motivazione nel solo caso in  cui  l'ambito
territoriale abbia dimensione inferiore a quella provinciale. 
    Tale interpretazione che fa leva sull'espressione  letterale  «la
dimensione ...di norme deve essere non inferiore almeno a quella  del
territorio provinciale» non appare condivisibile. 
    La norma prosegue, prevedendo che «le regioni possono individuare
specifici  bacini  di  dimensione  diversa  da   quella   provinciale
motivando la scelta». 
    Il tenore letterale della norma che non appare in  contrasto  con
quella precedente e' chiara nell'imporre la motivazione per tutti gli
ambiti territoriali di dimensione diversa da quella  provinciale  non
soltanto per quelli di dimensione inferiore. 
    E che tale motivazione sia necessaria  deriva  dal  complesso  di
valutazioni attribuite alla Regione in sede di  determinazione  degli
ambiti stessi. 
    Relativamente all'obbligo di motivazione della scelta di affidare
la gara in un unico  lotto,  invece,  non  sono  previste  deroghe  o
questioni interpretative. 
    Pertanto,  dal  contrasto  con  le  norme   legislative   statali
interposte discende l'illegittimita' costituzionale degli articoli 9,
comma 1 e 14 comma 1 l.r. 33/13. 
    Da ultimo il Collegio rileva come lo stesso legislatore regionale
abbia espresso perplessita' sul dimensionamento regionale  del  lotto
di gara. Infatti legge regionale 22 dicembre 2015 n. 24,  entrata  in
vigore il 24 dicembre 2015, all'art. 5, ha stabilito  che:  «Dopo  il
comma 3 dell'art. 1 della  l.r.  18/2014,  e'  inserito  il  seguente
'3-bis La Regione verifica, in termini compatibili con quelli di  cui
ai commi 2 e 3, le revisione del lotto  unico  di  cui  all'art.  14,
comma  1,  della  legge  33/2013   e   successive   modificazioni   e
integrazioni». 
    Tale   sopravvenienza   conferma   ulteriormente   i   dubbi   di
legittimita' costituzionale delle norme censurate.